L’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto delucidazioni in merito all’obbligo dal 1 Luglio 2023 per le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, nel caso in cui l’importo dei lavori superi i 516.000,00€. Tale certificazione afferma i requisiti per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ossia l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. Necessità specificare però, che il nuovo obbligo non si possa applicare alla detrazione per le spese relative all’acquisto delle unità immobiliari e quello delle case antisismiche.
È fondamentale inoltre precisare che, laddove i lavori fossero presi in carico da aziende in subappalto e il valore dell’opera complessiva superi i 516.00,00€, le condizioni SOA dovranno essere rispettate esclusivamente dall’impresa appaltatrice. Invece, qualora l’importo dei lavori superi i 516.000€, sarà l’impresa subappaltatrice a dover rispettare le condizioni.
Nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, viene inoltre indicato che tale onere dovrà essere applicato anche per il godimento delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, della cessione del credito e dello sconto in fattura. Di seguito gli interventi agevolabili:
- Superbonus
- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Misure antisismiche
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
Per quanto concerne la fase di transitorietà prevista dal 21 Maggio 2022 al 30 Giugno 2023, l’Agenzia ha fornito diversi dettami a seconda della stipula dei contratti di appalto e subappalto (tabella riepilogativa presente all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate).
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”