Ai dipendenti, sia con contratto a termine che a tempo indeterminato, spettano dei giorni di ferie per poter recuperare le energie psicofisiche impiegate nell’attività lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile come previsto dal Codice Civile. L’art. 2109 prevede infatti quanto segue: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.”
Mentre la maturazione del numero di giorni annui di ferie, di norma, è stabilita dai contratti collettivi che regolamentano i rapporti tra le parti tenuto conto del periodo minimo di 4 settimane, è il datore di lavoro che ha il diritto di decidere il periodo feriale. La scelta, tuttavia, non dipende solo da necessità aziendali, ma deve considerare anche le esigenze personali del lavoratore.
Il potere di decidere le ferie rientra nel potere organizzativo dell’imprenditore al fine di gestire l’attività dell’azienda in base al personale a disposizione soprattutto in determinati periodi dell’anno legati a incrementi o decrementi produttivi. A tal proposito si parla di ferie collettive quando si ha una chiusura aziendale con sospensione dell’attività per tutti i dipendenti come ad esempio nel periodo estivo o delle feste natalizie. Il lavoratore di fatto non può scegliere arbitrariamente quando fruire delle ferie e in caso di assenza ingiustificata, in quanto non autorizzata dal datore di lavoro, è legittima l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
La contrattazione collettiva, tuttavia, può regolare la gestione dei giorni di ferie aggiuntivi rispetto al periodo minimo garantito dalla legge. Il datore di lavoro incorre in sanzioni amministrative in caso di inosservanza dell’art. 10 del D.lgs. 66/2003 che prevede come periodo minimo di ferie quattro settimane, di cui almeno due settimane devono essere godute, in maniera consecutiva su richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
In particolare: per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori o che si sono verificate per un anno l’importo della sanzione va da 120 € a 720 €, da 480 € a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni, da 960 € a 5.400 € per violazioni riferite a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
Per evitare tali sanzioni, il lavoratore può essere collocato obbligatoriamente in ferie al fine del recupero psico-fisico e il rispetto della normativa in essere. La fruizione delle ferie può essere interrotta per varie cause derivanti da esigenze organizzative improvvise emergenziali eventi personali del lavoratore. Il datore di lavoro ha la possibilità di richiamare in servizio il personale che sia già in ferie purché sussistano ragioni valide e legittime. Il lavoratore da parte sua è tenuto a riprendere l’attività lavorativa, ma alle condizioni che sono generalmente indicate dai contratti collettivi che regolamentano sia aspetti procedurali che di tipo economico. Il periodo di ferie non fruito verrà poi recuperato in un momento successivo da concordare con il datore di lavoro.
Ogni Contratto collettivo nazionale di lavoro, ha le sue caratteristiche. Vediamo quali:
Commercio Confcommercio. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Metalmeccanici. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Chimici farmaceutici. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 19.
Dirigenti commercio. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.
Studi professionali – Confprofessioni. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato oltre a quanto previsto dalle norme di legge.
Trasporto e spedizione merci – Confetra. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese derivatigli dall’interruzione o dallo spostamento.
Telecomunicazioni. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno.
Istituzioni socio-assistenziali – Agidae. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
Alimentari. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
Di Macina Luca – Iscritto all’albo unico dei “Consulenti Finanziari – OFC – Regione Piemonte”