Termini e condizioni per la partecipazione a progetti di inclusione.coop, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Incentivo fino a 7.000 euro per ogni nuovo datore di lavoro oltre al Fondo per il lavoro e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate pari ad 500.000 euro.
È questo l’obiettivo del progetto Inclusione.coop di Fondosviluppo, il fondo di solidarietà nazionale di Confcooperative. Il programma si rivolge alle cooperative sociali che rispondono a determinate caratteristiche e che svolgono attività di base finalizzate alla partecipazione lavorativa di persone svantaggiate.
Il progetto mira a sostenere fino a tre lavoratori in ogni cooperativa. È previsto un pagamento una tantum fino a 7.000 euro per ogni persona svantaggiata che sia stata assunta negli ultimi 12 mesi o che sarà assunta entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ogni assunzione deve riguardare un progetto di formazione innovativo. Se la domanda viene accolta, la sovvenzione viene erogata in due rate: la prima viene pagata all’inizio del tirocinio del lavoratore e la seconda al momento dell’assunzione.
Un lavoratore può partecipare a un progetto anche se è già stato assunto nei 12 mesi precedenti la domanda. In questo caso, la sovvenzione viene erogata in un’unica soluzione al momento della partecipazione al progetto. È inoltre possibile richiedere una proroga del contratto di lavoro a determinate condizioni.
Le cooperative che intendono partecipare ricevono il supporto di Consorzi Nazionali, Gruppo Cooperativo Cgm e Idee in Rete per le attività di formazione, accompagnamento e monitoraggio.
Ma chi sono le persone svantaggiate?
Le persone svantaggiate che rientrano in questo bando sono quelle definite dall’articolo 4 della legge 381/91. Vi rientrano anche i lavoratori svantaggiati che necessitano di un particolare supporto nelle attività progettuali, così come individuati dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017. In generale, per persone svantaggiate si intendono le persone con disabilità fisica, mentale o sensoriale, i soggetti psichiatrici, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni familiari difficili e i detenuti o internati in istituti di pena.
Le cooperative sociali di tipo B e le cooperative sociali miste e polivalenti (tipo A e B), ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della L. 381/91, svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Fanno eccezione il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta. Le cooperative che intendono partecipare devono essere associate a Confcooperative.
Oltre alle cooperative situate nelle tre regioni sopra citate, non possono partecipare a questo progetto le cooperative che hanno già beneficiato di altre notifiche di Fondosviluppo negli ultimi tre anni.
La richiesta di un incentivo occupazionale per disabili ai sensi della Legge 68/99 non preclude la partecipazione al progetto.
Le domande devono essere presentate fino al 31 marzo 2025 via e-mail con la documentazione richiesta a Fondosviluppo: fondosviluppo@confcooperative.it. Tutte le informazioni sulla documentazione sono disponibili sul sito ufficiale di Fondosviluppo.
Percorso: homepage > Attività > Assunzioni > Bando Inclusione.coop.
I contributi alla cooperativa non cessano anche se la persona riceve altre forme di assistenza personale, come l’assegno di affidamento, il sostegno alla formazione e all’occupazione o una carta dedicata.
Di Macina Luca – Iscritto all’albo unico dei “Consulenti Finanziari – OFC – Regione Piemonte”