Nonostante, già da tempo, l’amianto sia stato dichiarato come “sostanza cancerogena” per l’essere umano, purtroppo ad oggi risulta ancora presente in alcuni settori economici. Tale per cui, è stato alquanto necessario l’intervento dell’Unione Europea, che ha integrato e modificato la precedente Direttiva con la Direttiva n. 2668 del 22 novembre 2023. Gli aggiornamenti effettuati non riguardano nient’altro che l’incremento della protezione volta ai lavoratori esposti alle polveri provenienti dall’amianto o da materiali contenenti questo minerale.
Una maggiore attenzione è richiesta anche per le esposizioni occasionali o a bassa intensità che, in passato, erano esenti dalla sorveglianza sanitaria e dall’iscrizione dei lavoratori in un apposito registro. Altra novità riguarda la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori che sono o che potrebbero essere esposti all’amianto, i cui dettagli sono indicati sulla Direttiva aggiornata.
Con queste nuove disposizioni si punta ad arrivare al momento in cui si potrà evitare ogni modalità di esposizione all’amianto, anche quelle in modo indiretto come ad esempio l’esposizione passiva e quella secondaria.
La prima riguarda le persone che lavorano vicino a coloro che utilizzano materiali contenenti amianto o comunque che si trovino in posti in cui sia presente la sostanza. La seconda invece, concerne l’esposizione delle persone a contatto con quei lavoratori che trasmettono le fibre della sostanza attraverso capelli e/o indumenti al di fuori del luogo di lavoro.
L’UE intende inoltre rivedere i valori limite di esposizione per l’amianto e i metodi di misurazione per prevenire malattie professionali. I datori di lavoro son tenuti ad assicurare che nessun lavoratore sia esposto ad affluenze di amianto superiori a 0,01 fibre/cm3, riducibili a 0,002 fibre/cm3 entro il 21 dicembre 2029. La conseguenza per il superamento di tali limiti comporterà l’interruzione immediata dei lavori, i quali potranno esser ripresi esclusivamente se si adottano le opportune misure di protezione.
Le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori esposti all’amianto sono state riviste includendo l’eliminazione delle emissioni di polvere di amianto nell’aria, una procedura di decontaminazione adeguata per i lavoratori e ulteriori obblighi informativi prima dell’inizio delle attività. Le prescrizioni sono state rafforzate per le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione, manutenzione o rimozione dell’amianto in edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto, richiedendo la specifica autorizzazione all’Autorità competente nonché la necessaria individuazione della presenza di amianto.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”