A partire dal 1° gennaio 2024, secondo il D.M. 25 luglio 2023, alcuni lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo, potranno beneficiare di una specifica indennità relativa alla discontinuità. Tale beneficio è volto alle seguenti figure:
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori co.co.;
- Subordinati a tempo determinato;
- Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (solo se non fruiscono l’indennità di disponibilità).
Ma chi sono i lavoratori discontinui del mondo delle spettacolo? vi starete chiedendo, vediamoli di seguito:
- Operatori di cabine delle sale cinematografiche;
- Impiegati amministrativi/tecnici dipendenti dagli enti o imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie, al facchinaggio e autisti dipendenti dagli enti o imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- Impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- Lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
L’indennità giornaliera è sicuramente difforme e aggiuntiva al compenso o alla retribuzione spettanti, qualora il lavoratore avesse l’obbligo di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva.
È molto importante far presente che, il compenso si rivolge alle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al “Fondo pensione lavoratori dello spettacolo” e, per di più, viene riconosciuto esclusivamente per le attività relative all’anno precedente della richiesta. L’indennità è dunque calcolata per un numero di giornate pari ad un terzo rispetto a quelle accreditate dal Fondo sopracitato.
Come ogni agevolazione sono richiesti requisiti specifici, difatti per fruire di questo indennizzo è essenziale che i lavoratori siano:
- Cittadini dell’Unione europea;
- Residenti in Italia da almeno 1 anno;
- In possesso di un reddito che non superi i 25.000,00€ nell’anno precedente alla richiesta;
- Non titolari di trattamento pensionistico;
- Titolari, sempre nell’anno precedente, di un reddito da lavoro derivante da attività per le quali è richiesta l’iscrizione al Fondo sopracitato e, soprattutto che tale reddito non provenga da un lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Percettori, nell’anno precedente, di almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”