Grazie all’entrata in vigore del D.Lgs.n.120/2023 (alias “decreto correttivo bis”), finalmente la riforma dello sport e del rapporto di lavoro nell’ambito sportivo, hanno delle chiare linee guida da seguire.
Il decreto in questione, è entrato in vigore dal primo di luglio 2023.
Innanzitutto la nuova norma, prevede l’unificazione del trattamento sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico. Il “lavoratore sportivo” acquisisce questo riconoscimento, dal momento in cui, a fronte della sua attività, venga previsto un corrispettivo contrattualizzato.
Questo lo differenzia dalla figura del “volontario”, che ha l’unico diritto di percepire il rimborso delle spese affrontate durante lo svolgimento del proprio incarico.
Sono diverse le figure che rientrano nella categoria del “lavoratore sportivo” e meritano di essere chiaramente identificate: a questo proposito, l’art.25 del D.Lgs.m. 36/2021, le va ad elencare come «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»
Le uniche figure che sono escluse da questo elenco e perciò non possono rientrare alla voce di “lavoratore sportivo” sono coloro che svolgono all’interno della società funzioni di carattere gestionale ed amministrativo. Comunque, a quest’ultimi, vengono ancora concessi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i “lavoratori sportivi”.
Detto questo, quando si presentano i presupposti, l’attività del “lavoratore sportivo” può costituire oggetto di:
- rapporto di lavoro subordinato.
- rapporto di lavoro autonomo.
- rapporto di lavoro autonomo come co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative).
È stata pertanto prevista la possibilità di tutti gli Enti ad Associazioni sportive di usufruire del lavoro occasionale.
Volendo approfondire la tipologia di contratto subordinato, relativa al “lavoratore sportivo”, questo prevede:
- la creazione del rapporto attraverso l’assunzione diretta.
- il contratto dovrà essere depositato entro e non oltre sette giorni dalla sua stipula, alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, e dovrà comprendere gli accordi commerciali e quelli legati alla cessione dei diritti di immagine dell’atleta.
- il contratto dovrà permettere di essere aggiornato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
- infine il contratto deve riportare gli obblighi dello sportivo in merito alle prescrizioni da seguire, e gli obiettivi prefissati in termine agonistico dalla società.
In merito al lavoro di carattere subordinato, il legislatore ha voluto inserire una eccezione in merito al contratto di lavoro a tempo determinato, sia che riguardi il settore professionistico che quello amatoriale:
- il contratto di lavoro subordinato non può durare più di cinque anni dalla sua data di stipula.
- viene concessa la possibilità di fare fra società ed atleta più contratti a tempo indeterminato, oppure cedere il contratto prima della sua scadenza ad altra società, purché sia sottoposta alle stesse regole della società cedente.
Giacché ogni contratto con il “lavoratore sportivo” richieda apposita visita medica, all’interno delle reti di impresa della G&L Group opera già il medico del lavoro, specializzato ad eseguire ogni tipo di visita necessaria, in qualunque settore merceologico, fra i quali, anche quello sportivo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la G&L Group attraverso i seguenti recapiti: 011 1988 7423 – info@glgroupitaly.it
Di Macina Luca – Iscritto all’albo unico dei “Consulenti Finanziari – OFC – Regione Piemonte”