Con il passare degli anni sono state aggiornate le normative in materia di lavoro somministrato, rinforzando la garanzia dei diritti economici e normativi per i lavoratori. Osserviamo di seguito le ultime novità legislative del mondo del lavoro:
Cominciamo dal D.L. n. 104/2020, il quale imponeva alle Agenzie di somministrazione di non mandare i lavoratori a tempo indeterminato in missione per più di 24 mesi; con il “Decreto mille proroghe” invece, è possibile ora superare questo periodo. La scadenza di quanto esteso è fissata attualmente al 30 Giugno 2025, con la possibilità però che in futura venga riesaminata.
Per il settore della somministrazione invece, il “decreto lavoro” (D.L. n. 48/2023) ha superato le restrizioni del “decreto dignità” realizzando una visione più equilibrata per le causali. Ad esempio, non è necessario specificare la causale nei primi 12 mesi di un contratto di somministrazione a termine; è invece obbligatorio farlo per i mesi successivi a tale periodo.
Un’altra novità va a toccare il contingentamento dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, il D.Lgs n.81/2015 difatti, indica il limite del 20% rispetto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al 1° Gennaio dell’anno. La variazione riguarda proprio le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno, in questo caso il limite della percentuale verrà calcolato sul numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nel momento in cui si stipula il contratto.
Purtroppo alcune categorie sono escluse dal calcolo sopracitato, ossia il contratto di apprendistato, le liste di mobilità (ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991), gli “svantaggiati”, i “molto svantaggiati” ed i lavoratori assunti dopo un periodo di fruizione dell’integrazione salariale da almeno sei mesi.
In conclusione, il lavoro somministrato offre molteplici vantaggi per i lavoratori ma anche per i datori laddove riescano a sfruttarne l’opportunità.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”