La sicurezza sul lavoro è fondamentale perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare una serie di spiacevoli situazioni quali possono essere quelle legate agli incidenti e infortuni per i lavoratori, piuttosto che all’insorgere di malattie professionali nonché fattori di rischio derivanti dai processi lavorativi. Per cercare di limitare queste situazioni e garantire ai lavoratori un benessere psico-fisico, diventa molto importante creare un ambiente di lavoro sereno che faciliti la produttività dell’azienda stessa. Nel corso degli anni la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori si è evoluta, fino ad arrivare alla stesura del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro il quale ha sostituito, e/o abrogato tutte le normative precedenti.
Lo scorso 5 Maggio 2023 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48, il quale ha apportato una serie di modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e inserito una serie di provvedimenti.
Qui di seguito troverete quelle che risultano essere a nostro avviso le più rilevanti:
OBBLIGO DEL MEDICO COMPETENTE
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e dei dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora fosse richiesto dalla valutazione dei rischi. Inoltre sono stati inseriti nuovi obblighi per il medico competente: il primo prevede di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto nella formulazione del giudizio di idoneità, il secondo invece prevede che il medico competente debba indicare il nominativo del proprio sostituto in caso egli non possa agire.
ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari, viene aggiunto l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere anche alla propria formazione e al proprio addestramento specifico qualora lo stesso ne faccia uso, per garantirne l’uso idoneo e sicuro. Al contempo sono state apportare ulteriori modifiche relative al noleggio e alla concessione in uso di attrezzature utilizzabili da uno o più soggetti all’interno dell’azienda. In quest’ultimo caso si renderà necessario produrre una dichiarazione autocertificativa da parte del soggetto, nella quale viene attestata l’avvenuta formazione e addestramento specifico per l’utilizzo della stessa. Occorre precisare che le eventuali sanzioni potrebbero essere a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente (INAIL).
DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI nell’ambito di attività di cantiere:
Per i componenti dell’impresa familiare, per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, per i coltivatori diretti del fondo, per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per gli artigiani e i piccoli commercianti, viene aggiunto l’obbligo di utilizzare opere idonee provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo IV.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI:
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022. Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Di Loprete Giovanna – Diplomata in “Perito Amministrativo-Economico Aziendale”