Affrontiamo un tema caldo, quello della Super Società e quello della Holding per ciò che attiene al profilo fallimentare ed in particolare all’estensione del fallimento. Anticipiamo subito la conclusione a cui siamo pervenuti, l’estensione del fallimento è ipotizzabile per la super società ma non per la holding.
Il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili facenti parte della compagine, e se uscita dalla società, comunque entro l’anno dall’eventuale scioglimento del rapporto societario. Particolarmente importante è la previsione di legge secondo cui se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi, ed allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
Vediamo in cosa consiste il fallimento in estensione nel caso della super società di fatto e la differenza con la holding. Fra il Fallimento Super Società e Fallimento Holding, vi sono da analizzare questioni differenti. L’esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo, o in altre e più semplici parole, ciò vuol dire che la norma citata trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di una sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone .
Ecco quindi che per trarre le fila del discorso, si potrà utilizzare la modalità in estensione del fallimento nella super società di fatto ove venga fornita la prova della esistenza anche occulta di tale società e dell’insolvenza, mentre invece si tratterà come una holding di fatto, con la propria disciplina ove invece le singole società facenti parte della holding rispondano a principi interni senza un comune interesse dei soci. Il problema della holding postula, non la prova dei rapporti di colleganza tra società, bensì il rispetto dei principi di corretta gestione societaria dell’art 2497 c.c. e di un eventuale procedura fallimentare.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda il lettore al proprio fiscalista purché esperto in questo ambito.
Di Macina Luca – Iscritto all’albo unico dei “Consulenti Finanziari – OFC – Regione Piemonte”