Per i crediti d’imposta non utilizzati delle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Marzo 2023, l’articolo 9-comma 4 D.L. n.176/2022 sancisce la possibilità che vengano beneficiati in dieci rate annuali di pari importo. Tuttavia, tali rate non potranno essere cedute ad altri soggetti e non sarà più possibile rettificare o annullare la comunicazione una volta inviata. Lo scorso 2 Maggio 2023 ha dato il via per le richieste di tale facoltà, tramite spedizione con il servizio web “Piattaforma cessione crediti” effettuata esclusivamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti.
I crediti oggetto della nuova opportunità, sono unicamente quelli derivanti dagli interventi per il superbonus 110%, bonus eliminazione barriere architettoniche 75% e sismabonus con le aliquote ordinarie. È fondamentale rammentare che il credito deve essere fruito necessariamente entro la scadenza del periodo d’imposta, altrimenti la rata annuale verrà persa.
La possibilità di ripartire la quota residua dei crediti è volta sia per i soggetti che non avranno la facoltà per assorbire le rate in compensazione con il modello F24, sia per coloro che non le utilizzeranno in tale modalità. Le 10 rate annuali avranno effetto dall’anno successivo a quello della rata originaria, pertanto la loro suddivisione può essere applicata:
- Esclusivamente per le comunicazioni trasmesse fino al 31 Ottobre 2022, in riferimento agli interventi per superbonus ed eliminazione barriere, per le rate dei crediti relative agli anni 2022 e successivi;
- Esclusivamente per le comunicazioni trasmesse dal 1° Novembre 2022 al 31 Marzo 2023, in riferimento agli interventi per superbonus ed eliminazione barriere, per le rate dei crediti relative agli anni 2023 e successivi;
- Esclusivamente per le comunicazioni trasmesse entro il 31 Marzo 2023, in riferimento agli interventi per il sismabonus, per le rate dei crediti relative agli anni 2023 e successivi.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”