Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% delle spese documentata e sostenute per:
- La sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- la realizzazione di impianti di irrigazione;
- la realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese per le quali è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle per la progettazione e manutenzione, se connesse all’esecuzione di questi interventi.
Tale agevolazione, istituita dalla legge di Bilancio 2018 (art 1, ci 12-15 legge n. 205/17) è stata pro provata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2022 (art 1, co 38, legge n. 234/21).
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
Possono beneficiare del suddetto bonus:
- il proprietario dell’immobile (compreso il comproprietario);
- Il nudo proprietario dell’immobile;
- Il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, abitazione);
- il comodatario;
- Il locatario;
- I soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa;
- Gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce
- I soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Possono inoltre beneficiare della detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- Il convivente
- Il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione NON spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- i lavori in economia.
Per gli interventi di importo complessivo superiore a 70.000 euro, avviati dal 28 maggio 2022, per richiedere la detrazione è necessario che essi siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori (stipulato a partire dal 27 maggio 2022) e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Di Bresciani Maddalena – Laureata in “Scienze della Comunicazione”