Il Social Bonus, in realtà, è l’agevolazione destinata alle erogazioni liberali che vengono utilizzate per sostenere il recupero dei beni assegnati agli enti del terzo settore, ossia: immobili pubblicizzati inutilizzati e beni mobili/immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.L.gs. n. 117/2017), tale Credito d’Imposta spetta a:
- Persone fisiche che non svolgono attività d’impresa;
- Enti non commerciali;
- Imprese di qualunque genere.
Affinché il Bonus possa essere fornito, le erogazioni liberali devono essere effettuate obbligatoriamente tramite pagamenti tracciabili, ad esempio banche e uffici postali. Le spese sostenute dagli enti del terzo settore, per le quali il credito d’imposta viene erogato sono le seguenti:
- Impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla concretizzazione degli interventi;
- Opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
- Utenze, spese condominiali, pulizie, tributi;
- Rilievi, accertamenti, indagini;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
- Progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Per quanto riguarda le persone fisiche, il Social Bonus viene riconosciuto al 65% delle erogazioni liberali effettuate, per gli enti non commerciali o società invece è pari al 50%. Tale credito viene individuato entro il limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche, per gli enti e per le società non commerciali; per i titolari di impresa invece, viene riconosciuto nel limite del 5 per mille.
Come se non bastassero già tutti questi vantaggi, il Bonus Social inoltre, non viene considerato nel calcolo del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
L’erogazione liberale può essere dedotta dalle tasse a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata effettuata. La quota annuale non utilizzata può essere spostata nelle dichiarazioni successive fino a quando il credito viene esaurito. Questa deduzione si applica agli enti non commerciali e alle persone fisiche.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa invece, la compensazione dovrà avvenire tramite presentazione del modello F24 tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il periodo d’imposta successivo all’erogazione liberale. In questo caso l’importo annuale non utilizzato può essere utilizzato in periodi di imposta successivi e, il mancato utilizzo comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
In entrambi i casi, il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”