In aggiunta ai diversi benefici che sono stati messi a disposizione dei cittadini italiani, osserviamo anche il credito d’imposta per i pagamenti elettronici. Tale agevolazione è volta ad imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi ed esercenti, i quali hanno la possibilità di fruire di un credito pari al 30% delle commissioni addebitate successivamente ai pagamenti elettronici. Attualmente non è prevista alcuna data di scadenza del credito, il quale viene riconosciuto esclusivamente agli esercenti che nell’anno 2022 hanno acquisito ricavi e compensi per un importo pari o non superiore a 400.000,00 €.
Il beneficio compete solamente per le commissioni dovute a pagamenti effettuati con: carte di credito, di debito e/o prepagate oppure con altri strumenti di pagamento elettronico tracciabile, ad esempio le “app” per gli smartphone o sistemi contactless. Necessita però sottolineare che, sono esclusi dall’agevolazione i pagamenti effettuati con carte aziendali, bollettini postali o assegni.
La richiesta per il credito d’imposta per i pagamenti elettronici va presentata con il modello F24 unicamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, precisamente attraverso Entratel/Fisconline. Il codice tributo da indicare in fase di compilazione è “6916”, il quale deve essere inserito nella sezione “Erario” sia per le somme a credito dovute dal credito d’imposta stesso, sia per le somme a debito dovute da un eventuale riversamento dell’agevolazione.
Occorre prestare attenzione che tutto il necessario sia stato eseguito correttamente, difatti il credito viene calcolato in virtù dei dati che vengono comunicati dai prestatori dei servizi di pagamento, ossia banche, poste e istituti di pagamento. Secondo la norma del Provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2022 per l’appunto, gli esercenti devono ricevere (per via telematica) da tali soggetti i seguenti dettagli entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:
- Un resoconto delle commissioni totali e dei costi fissi periodici addebitati all’esercente durante il mese di riferimento;
- L’elenco, il valore complessivo ed il numero dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento dall’esercente;
- Il numero ed il valore delle operazioni di pagamento effettuate dai clienti nel periodo di riferimento.
Si tiene a far presente che tutta la documentazione sopracitata, dev’essere conservata per almeno 10 anni dall’anno in cui si è usufruito del credito d’imposta. Oltre a dover essere indicato nella dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis” come dal “Regolamento UE n. 1407/2013, 717/2014”.
Per incoronare il beneficio sui pagamenti elettronici, si specifica che oltre a non concorrere ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, non influisce sulla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”