Con il 2023, oltre la proroga per il Bonus Prima Casa, sono emerse alcune novità relative al beneficio. Vogliamo ricordare prima di tutto che tale bonus prevede diverse agevolazioni relative all’acquisto della prima casa, le quali permettono di pagare imposte ridotte sull’atto di compravendita; esse spettano a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età o dal reddito purché si rispettino determinati requisiti e condizioni.
Per beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa, è necessario che l’immobile appartenga a specifiche categorie catastali, ossia: A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare), A/6 (rurale), A/7 (villini) e A/11 (alloggi tipici dei luoghi). È fondamentale inoltre che l’abitazione si trovi nel territorio del Comune di residenza, nel caso in cui il Comune fosse diverso l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dov’è situato l’immobile acquistato. Con le novità sopraggiunte di recente con il Decreto Milleproroghe convertito in Legge, il termine per il trasferimento di residenza è stato prorogato da 18 a massimo 37 mesi dalla data di acquisto della prima casa.
Si vuole precisare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E dell’8 Aprile 2026, ha sottolineato che al credito d’imposta possono accedere anche i contribuenti che acquistano nuovamente la prima casa, prima della vendita dell’immobile già acquisito. Ma con le nuove novità, il Decreto Milleproroghe convertito in Legge ha sospeso fino al 30 Ottobre 2023 il termine per il riconoscimento del credito per il riacquisto della prima casa. Tuttavia, lo stesso Decreto, ha disposto che la scadenza per il riacquisto della prima casa dopo la vendita dell’immobile conseguito con le stesse agevolazioni, si prorogherà da un anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi.
Malgrado tali benefici il credito d’imposta non può ad ogni modo esser superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto, il quale può essere usufruito a scelta del contribuente tra le seguenti condizioni:
- in compensazione con altri tributi e contributi (modello F24);
- per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce a seguito della data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’imposta di registro sul nuovo acquisto;
- in diminuzione dell’Irpef in base alla prima dichiarazione dei redditi a seguito del nuovo acquisto.
Le ultime novità introdotte si rivolgono anche ai residenti all’estero, difatti l’acquirente che si è trasferito all’estero per lavoro, può beneficiare lo stesso del bonus a condizione che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per minimo cinque anni. Hanno comunque diritto all’agevolazione quando l’immobile è situato nel Comune in cui l’acquirente svolge attualmente la propria attività, anche nel caso in cui fosse senza il corrispettivo in denaro.
In merito ai termini previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata, il Decreto Milleproroghe convertito in Legge ha apportato diverse modifiche per il periodo di sospensione fino al 30 Ottobre 2023, in caso di trasferimento dell’acquirente che desideri beneficiare dell’agevolazione. Vediamo di seguito quali:
- Nel caso in cui si acquisti un’altra casa in un Comune differente dalla prima e si voglia beneficiare delle stesse agevolazioni fruite con l’acquisto della prima casa, è necessario effettuare il trasferimento di residenza entro un massimo di 37 mesi, a fronte dei 18 mesi stabiliti inizialmente;
- Il termine per il riacquisto della prima casa a seguito della cessione dell’immobile acquistato precedentemente come prima casa passa invece da un anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi;
- Qualora venisse riacquistato un altro immobile e si volesse beneficiare delle stesse agevolazioni fruite con l’acquisto della prima casa, ma quest’ultima non è ancora stata ceduta, è necessario effettuare la vendita entro un termine che va da un anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”