In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese.
A breve, con la pubblicazione dei decreti attuativi del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust.
Attualmente esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro:
- Il primo è quello “dell’assetto proprietario”, con il quale coloro che dispongono (direttamente o indirettamente) della titolarità di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, vengono identificati come proprietari effettivi;
- Il secondo viene applicato nel momento in cui non si individua il proprietario effettivo con il primo criterio. In questo caso, con il criterio del “controllo”, il titolare effettivo sarà la persona fisica o le persone fisiche a cui è conferibile il controllo della società attraverso:
A) il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in sede di assemblea ordinaria;
B) il controllo dei voti sufficienti volti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
C) infine il controllo dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che permettano di esercitare un’influenza dominante.
- Il terzo ed ultimo criterio riconosce il titolare effettivo come colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Pertanto con il nuovo modello TE, sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. Sono escluse da tale obbligo le società di persone, ossia le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se invece la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà ridotta ad un terzo dell’importo.
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”