La previdenza complementare e integrativa può essere alimentata anche dal contributo volontario del dipendente, cui si lega quello del datore. Andiamo a spiegarvi il meccanismo.
Come avere in futuro una pensione più corposa e tale da far conservare un tenore di vita se non identico, quanto meno simile a quello degli anni della carriera lavorativa?
Si tratta di una domanda che si pongono in molti e a cui di seguito daremo una risposta, evidenziando i vantaggi di quello che viene chiamato contributo del lavoratore al fondo pensione.
Scopriamo insieme che cos’è questo strumento e perché può essere assai utile a rafforzare le proprie aspettative in materia pensionistica, che non andranno a dipendere dalla sola previdenza obbligatoria e pubblica.
Oltre al Tfr e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione, di fatto investendolo invece che lasciarlo in azienda, ai lavoratori subordinati è data un`altra interessante possibilità. Infatti chi aderisce a un fondo pensione, all`inizio o in qualsiasi fase successiva all`adesione, ha la facoltà di attivare un contributo aggiuntivo volontario e individuale, da sommare al versamento periodico del trattamento di fine rapporto, che – nel lungo termine – permetterà di innalzare il montante accumulato e di rafforzare il proprio progetto di risparmio.
In concreto un dipendente che ha aderito a un fondo pensione assegnandovi il proprio Tfr può valutare di rafforzare la propria posizione individuale, vale a dire il capitale che accumula nel tempo – inclusivo dei rendimenti e al netto di imposte e costi di gestione – mediante un contributo volontario a suo carico. Il versamento è mensile e attuato con il meccanismo della trattenuta in busta paga di una percentuale del proprio stipendio, destinata dall`azienda al fondo pensione, insieme al trattamento di fine rapporto.
A seguito del versamento, il fondo si occuperà di accreditarlo materialmente sulla posizione dell`iscritto e a gestirlo finanziariamente, in base all`opzione di investimento prescelta dall`aderente. Tale contributo non sarà quindi trattenuto nella busta paga del dipendente. Di fatto la contribuzione sarà duplice e sarà così possibile ampliare il capitale che andrà a costituire la pensione del futuro, incrementando la propria posizione previdenziale individuale in modo evidente.
L`attivazione del contributo a carico del datore di lavoro – lo rimarchiamo – è un vantaggio rivolto però ai soli iscritti a un fondo pensione negoziale, ovvero il fondo cui il proprio Ccnl fa riferimento. Esso scatta nel momento nel quale il dipendente sceglie di versare il contributo a proprio carico in aggiunta al trattamento di fine rapporto, versandolo a partire da una percentuale minima stabilita dal contratto collettivo.
Non dimentichiamo poi che in gioco c`è una interessante agevolazione riconosciuta nella busta paga del lavoratore aderente al meccanismo in oggetto, rappresentata dalla deduzione fiscale dei contributi (previa certificazione del versamento). Tale beneficio rappresenta un flusso finanziario in capo all`azienda, che va ad accreditarsi sulla posizione individuale dell`aderente, sommandosi agli altri contributi versati dal lavoratore e ai rendimenti della gestione finanziaria.
La deduzione fiscale in fase di accumulo si combina con l`agevolazione fiscale prevista al momento del pensionamento, in quanto i versamenti compiuti al fondo saranno sottoposti ad un`imposta al massimo del 15% che può calare – in base agli anni di anzianità – fino al 9%.
In tali circostanze, entro un certo termine, è necessario comunicare al fondo pensione l`ammontare dei contributi non dedotto, in modo che lo stesso fondo ne tenga conto al fine di stabilire poi la quota della prestazione finale della previdenza complementare, di fatto esente da tassazione.
I versamenti al fondo pensione negoziale o stabilito dalla contrattazione collettiva non hanno un ammontare predeterminato valido per tutti gli aderenti, ma possono articolarsi in modo diverso a seconda del settore. In particolare, il dipendente può – con una certa elasticità – fissare la percentuale del proprio stipendio da assegnare allo scopo, nel rispetto della percentuale minima definita dal proprio Ccnl di riferimento.
In particolare nel testo del contratto collettivo si può leggere che: A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono […] con una aliquota pari all`1,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del Tfr, e che: hanno diritto al contributo a carico azienda […] i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del Tfr.
Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.
Per quanto riguarda il Ccnl Metalmeccanici a far data dal 1° giugno 2017, a beneficio dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali mentre il lavoratore versa una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
Per i giovani in organico è stata prevista una ulteriore agevolazione, difatti per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2022, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.
C’è una quota di iscrizione per ciascun nuovo iscritto al fondo pensione negoziale, che può essere a carico dell’azienda – come nel caso dei lavoratori cui si applica il Ccnl Cooperative Sociali – oppure a carico di ambo le parti del rapporto di lavoro, come nel caso del Ccnl Metalmeccanici.
Se si è interessati a conoscere meglio il funzionamento del proprio fondo negoziale, sarebbe meglio che ci si facesse aiutare nella comprensione del Testo relativo al proprio contratto collettivo
Non dimentichiamo che, per una maggiore flessibilità, esiste anche la possibilità di compiere versamenti volontari aggiuntivi, dopo l’accredito dello stipendio nel proprio conto corrente – e indipendentemente da quanto previsto nel fondo pensione del Ccnl di riferimento.
In quest’ultimo caso il lavoratore opterà per i cosiddetti fondi pensioni aperti, che si distinguono da quelli chiusi o negoziali, visti sopra e tipicamente riservati ad alcune categorie di lavoratori. Questi ultimi sono definiti da accordi collettivi, contratti aziendali o accordi tra le parti sociali. In altre parole, i termini di questo tipo di fondo sono determinati dall’azienda e dall’organizzazione sindacale che cura gli interessi dei dipendenti.
I fondi pensione aperti sono offerti da società di gestione del risparmio, banche, compagnie di assicurazione o altri intermediari finanziari e, appunto, sono aperti a qualsiasi persona voglia aderire, indipendentemente dal settore di lavoro, dal contratto e dal fatto di essere occupati. Peculiarità di questo investimento previdenziale è il fatto che il versamento può essere compiuto liberamente, con elasticità e senza i vincoli imposti dal Ccnl di riferimento.
Di Macina Luca – Iscritto all’albo unico dei “Consulenti Finanziari – OFC – Regione Piemonte”